"ANGELO DELLA RICCIA"
approvato con D.M. 5.7.1995 pubblicato sulla G. U. n 0244 del 18 Ottobre 95
CAPO l
Finalità della Fondazione e mezzi per attuarla
Art. 1
La Fondazione "Angelo Della Riccia", con sede in Firenze, trae la sua origine
dal testamento
olografo dell'Ing. Angelo Della Riccia in data 11 Novembre 1937, pubblicato
con verbale ai rogiti
Spighi in data 8 Novembre 193 8, registrato a Prato 1'11 successivo al
n. 470.
Il primo nucleo patrimoniale viene costitutito dalla donazione del suo
Fondatore di lire 5.270.000
incrementato dalla elargizione e dal lascito della signora Marie Jacmin
vedova Della Riccia,
ammontante nel complesso a lire 990.242.518.
Il rendiconto annuale di fine esercizio mette in evidenza l'entità
del fondo patrimoniale dell'Ente.
Art. 2
La Fondazione ha lo scopo di incoraggiare e aiutare italiani studiosi di
microfisica, desiderosi di
compiere studi teorici o ricerche sperimentali nel campo della meccanica
nucleare e sub-nucleare,
atomica e molecolare, nonchè delle radiazioni cosmiche.
Più particolarmente sono fini della Fondazione italiana
a) incoraggiare giovani studiosi che dopo avere consegui to il dottorato
in Italia intendano recarsi in
particolari istituti esteri a proseguire le loro ricerche;
b) aiutare quei giovani che ottenuta la laurea in Italia intendano conseguire
il dottorato di ricerca
(Ph.D.) in una determinata istituzione straniera.
E' escluso che i proventi della Fondazione possano essere erogati in tutto
o in parte a favore di altri
enti o istituti creati o da crearsi.
Art. 3
Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, sulla base del reddito
annuo del patrimonio
dell'Ente, stabilisce l'ammontare annuo delle sovvenzioni il cui numero
e singolo importo vengono
proposti da apposito Comitato scientifico.
L'importo delle singole assegnazioni non potrà superare in entità
il 10% (dieci per cento) dell'intera
somma annua messa a disposizione per il raggiungimento dei fini dell 'Ente
dal Consiglio di
amministrazione.
Art. 4
I candidati dovranno essere cittadini italiani, residenti in Italia, ed
avere fatto esplicita domanda di
concorso.
In casi eccezionali, su designazione del Comitato scientifico, il Consiglio
di amministrazione potrà
assegnare sovvenzioni a studiosi particolarmente meritevoli, sempre nel
campo dellamicrofisica
fondamentale senza richiesta da parte di questi ultimi.
Art. 5
La sovvenzione ad uno stesso candidato potrà essere accordata fino
a due volte ed in epoche
diverse, eccezione fatta per coloro che intendano proseguire il dottorato
di ricerca all'estero, nel
qual caso il Comitato scientifico, ad unanimità di voti,
potrà concedere la sovvenzione una terza volta,
Art. 6
Qualora le borse, i sussidi, a fine di ciascun anno non fossero stati usufruiti
in tutto od in parte dai
rispettivi assegnatari e qualora i redditi della Fondazione maturati non
fossero anno per anno
integralmente distribuiti e rimanessero delle somme disponibili, gli importi
relativi verranno
accumulati e devoluti, su designazione del Consiglio di amministrazione,
ad un'opera filantropica
italiana.
Art. 7
La Fondazione provvede ai suoi fini:
a) con le rendite patrimoniali;
b) con gli eventuali versamenti della Fondazione straniera " Angelo Della
Riccia" , avente sede a
Glarona (Svizzera);
c) con ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.
CAPO II
Del Consiglio di Amministrazione
Art. 8
La Fondazione è retta da un Consiglio di amministrazione di tre
membri, compresi il Presidente ed
un Amministratore delegato. Il Consiglio di amministrazione è così
composto:
a) Prof. Casalbuoni Roberto, domiciliato a Firenze, Presidente;
b) Dr. Vieri Chiariotti, domiciliato a Firenze, Amninistratore Delegato,
c) Avv. Giampiero Giovannini, domiciliato a Firenze, Consigliere.
Ciascuno dei membri avrà la facoltà di designare, per il
caso di morte o di impossibilità per
qualunque ragione di attendere alla amministrazione della Fondazione, un
proprio successore nell
'amministrazione medesima e nella rispettiva specifica funzione, scegliendolo
tra persone di notoria
competenza e che non abbiano, per un motivo qualsiasi, incompatibilità
con la carica di
amministratore della Fondazione.
Uguali facoltà sono attribuite ai membri che man mano subentreranno
nella carica di amministratori.
Qualora manchi una nomina o la persona nominata non voglia o non possa
accettare la carica, i posti
con le rispettive funzioni diventeranno disponibili e alla nomina provvederà
il Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, su designazione
dei rimanenti componenti
il Consiglio di amministrazione.
Tanto le designazioni dei successori che saranno fatte dai singoli membri
del Consiglio, in base alle
disposizioni di cui al 2° comma di questo articolo, quanto quelle avanzate
dai rimanenti componenti
del Consiglio di amministrazione nel caso previsto dal 4° comma dell'articolo
stesso, dovranno
essere poi sottoposte per la ratifica al Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica.
Art. 9
Le adunanze del Consiglio di amministrazione, da tenersi a Firenze, sono
ordinarie e straordinarie.
Le prime saranno tenute entro il mese di marzo, per l'approvazione del
bilancio annuale e per la
ripartizione degli utili conseguiti, ed entro il mese di Novembre, per
la ratifica dell'operato del
Comitato scientifico e per l'assegnazione delle sovvenzioni e dei premi.
Le altre ogni qualvolta lo
richiederanno motivi di urgenza, sia su invito del Presidente, sia in seguito
a domanda di altro
membro del Consiglio di amministrazione, sia per disposizione dell' Autorità
governativa
Art. 10
Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese
con l'intervento di almeno
due componenti abilità con la ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.
Art. 11
I processi verbali delle adunanze e delle relative deliberazioni, tenuti
in apposito registro, sono stesi
da un consigliere o da un segretario a ciò delegato volta per volta,
e sono firmati da tutti i membri
del Consiglio intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani
o ricusi o non possa firmare,
ne viene fatta menzione. In ogni adunanza saranno ratificati e consacrati
a verbale gli eventuali
accordi epistolari presi fra tutti i componenti del Consiglio dopo la precedente
seduta.
Art. 12
Il Consiglio di amministrazione provvede alla amministrazione della Fondazione
ed al suo regolare
funzionamento, compila ed approva i bilanci, delibera l'ammontare annuale
delle sovvenzioni,
assegna le sovvenzioni su proposta del Comitato scientifico, devolve somme
ad opere filantropiche.
Nella gestione delle attività patrimoniali il Consiglio di amministrazione
dovrà attenersi alle norme
a tal proposito impartite dal Fondatore nell'allegato al di lui testamento,
come sopra pubblicato, sia
per quanto concerne l'impiego di capitali, sia per quanto concerne la contabilità
e la formazione dei
bilanci. Il Consiglio di amministrazione, nella persona del suo Presidente,
o di un suo delegato,
assisterà alla seduta annuale del Comitato scientifico.
Art. 13
I componenti del Consiglio di amministrazione hanno diritto al rimborso
delle spese sostenute e
riceveranno per ciascuna seduta alla quale parteciperanno un onorario di
lire 100.000 (lire
centomila).
Il consigliere avente le funzioni di Amministratore delegato riceverà
in più una indennità annua di
lire 200.000 (lire duecentomila) .
Le suddette somme saranno annualmente soggette a rivalutazione in misura
corrispondente alla
variazione dell'indice ISTAT del costo della vita calcolato alla fine dell'anno
precedente la chiusura
del bilancio.
CAPO III
Del Presidente e dell' Amministratore delegato
Art. 14
Il Presidente rappresenta la Fondazione in ogni atto civile, amministrativo
e giudiziale; convoca e
presiede le adunanze. del Consiglio; prende, in caso di urgenza, tutti
i provvedimenti reclamati dal
bisogno, salvo a riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro
breve termine.
Sempre nei casi di urgenza e quando non vi sia possibilità di una
sollecita riunione del Consiglio il
Presidente potrà, ove lo ritenga opportuno, prima di valersi della
facoltà concessagli dal I
precedente comma, consultare in forma epistolare i componen ti del Consiglio,
anche in tal caso i
provvedimenti dovranno essere ratificati nella più prossima adunanza
del Consiglio.
L 'Amministratore delegato provvederà ad eseguire la decisione del
Consiglio di amministrazione e
provvederà altresì ad emettere i mandati di pagamento sulla
banca che farà il servizio di tesoreria
della Fondazione
La firma per la Fondazione e la rappresentanza della stessa di fronte a
terzi spettano al Presidente e
all' Amministratore delegato individualmente o ad uno dei due in unione
con l'altro membro del
Consiglio o con un eventuale procuratore che il Consiglio dovesse designare.
CAPO IV
Del Comitato scientifico
Art. 15
Il Comitato scientifico di cui all'art. 3 è composto da quattro
membri permanenti e da tre variabili.
Il Comitato scientifico risulta composto dai seguenti membri permanenti.
a)- Prof Enrico Beltrametti dell 'Università di Genova;
b)- Prof Adriano Di Giacomo dell 'Università di Pisa;
c)- Prof. Roberto Fieschi dell'Università di Parma;
d)- Prof. Giorgio Longhi dell'Università di Firenze.
I successori saranno designati dal Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e
Tecnologica su richiesta del Consiglio di amministrazione.
I quattro membri permanenti, anno per anno, indicano i tre membri variabili,
scegliendoli tra i
titolari delle varie cattedre di Fisica di Università italiane.
Il Presidente della Fondazione, qualora uno dei membri variabili indicati
non possa intervenire alla
riunione del Comitato scientifico, ha facoltà di nominare un nuovo
membro scelto fra i titolari di
cattedre di Fisica come sopra.
Qualora la designazione dei membri non fosse stata compiuta dai membri
permanenti entro il mese
di Aprile di ciascun anno, la designazione stessa sarà fatta dal
Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, su richiesta del Consiglio di amministrazione.
Art. 16
Il Comitato scientifico si riunirà in Firenze una volta all'anno
per l'espletamento dei lavori del
concorso, al principio dell'anno accademico e, comunque, di regola non
oltre il 30 Novembre. Il
Presidente del Comitato è il membro permanente con maggiore anzianità
accademica.
Le deliberazioni, salvo i casi nei quali a norma del presente Statuto sia
richiesta la unanimità,
saranno prese a maggioranza.
Un verbale della seduta del Comitato scientifico sarà redatto dai
membri e dovrà, in copia, essere
trasmesso al Consiglio di amministrazione.
La riunione annuale dei membri del Comitato scientifico potrà essere
preceduta da riunioni
preparatorie alle quali parteciperanno un numero limitato di membri permanentI,
riunioni aventi lo
scopo di effettuare una istruttoria preliminare e facililitare le decisioni
finali del Comitato.
Per ogni riunione sarà stilato un verbale dei lavori svolti, sottoscritto
dai partecipanti
Art. 17
I componenti del Comitato scientifico, per ciascuna seduta alla quale parteciperanno,
riceveranno
oltre al rimborso dellespese sostenute, un onorario di lire 100.000 (lire
centomila).
Ai partecipanti alle riunioni preparatorie sarà riconosciuto per
ogni seduta un gettone di presenza di
lire 50.000 (lire cinquantamila) più rimborso spese.
I suddetti onorari saranno annualmente soggetti a rivalutazione in misura
corrispondente alla
variazione dell'indice dal Ministero ISTAT del costo della vita calcolato
alla fine dell'anno
precedente le riunioni.
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 18
Con modifica proposta dal Consiglio di amministrazione ed approvata dal
Ministero dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, si potrà provvedere a
quanto altro si renda necessario e
opportuno per il regolare funzionamento della Fondazione e non formi già
materia del presente
Statuto o
delle disposizioni testamentarie del Fondatore
Art. 19
Il Consiglio di ammipistrazione della Fondazione comunicherà al
Ministero dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica per l'approvazione il conto annuale della
gestione della
Fondazione.